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La riforma della crisi d'impresa, introducendo un nuovo secondo comma all'art. 2086 c.c., ha previsto l'obbligatoria adozione di assetti organizzativi idonei alla prevenzione e all'eventuale gestione della crisi d'impresa, onde garantire la continuità aziendale. Pertanto il giudizio sull'adeguatezza degli stessi è ovvio faccia da pendant con il sindacato sulla colpa delle condotte dell'amministratore. In questo volume - dopo avere ripercorso la disciplina generale dei modelli negoziali e legali di organizzazione aziendale e i profili di responsabilità civile e penale del management per la causazione del dissesto - si è provato ad immaginare un nuovo concetto di gestione d'impresa, intimamente connesso alla colpa d'organizzazione. Si è tentato perciò di comprendere se la novella possa aver avuto una duplice funzione: la tipizzazione di un nuovo profilo di colpa "gestoria" e l'introduzione di una "circostanza esimente" in favore del titolare della gestione d'impresa che abbia adottato adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.