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Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Con queste parole, infatti, l'articolo 8 della Costituzione italiana pone le basi per la costruzione di uno Stato laico, pluralista e garantista fondato da nuovi diritti e sottolineando e fortificando, anche sotto il profilo religioso, il valore supremo della libertà religiosa. Il nostro Stato riconosce e garantisce i diritti dell'uomo considerato non solo come individuo ma anche come membro delle "formazioni sociali" tra il singolo e lo Stato. Si determina così, un mutamento qualificato del pluralismo garantito dalla Costituzione che non concerne solo la libertà di scelte individuali, ma anche il diritto all'esistenza, all'organizzazione e alla funzionalità delle varie istituzioni. Si rende necessario quindi definire con criteri generali i parametri entro cui alcune formazioni sociali possano essere chiamate "confessioni religiose" e come la distorsione ottica del multiculturalismo si traduca in una distorsione costituzionale ossia facendo coincidere la libertà di ogni individuo con quella della comunità di appartenenza. Importante e oggetto di attenzione sono stati gli art. 2,3,7,19 e 20 della Costituzione.